La Carta dei Diritti del Passeggero è in vigore nei paesi della Comunità Europea, e continene tutte le informazioni utili per chi viaggia in aereo. Di seguito i punti principali trattati nel documento.
Effettuabile nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie e filiali di compagnie aeree o via internet, la prenotazione del biglietto dà comunque diritto a ricevere tutte le informazioni inerenti al viaggio. Più precisamente, nella carta dei diritti si trovano indicazioni su:
Il perfezionamento di un contratto con un’agenzia di viaggi o con una compagnia aerea, si ha con l’acquisto del biglietto. Da quel momento, il passeggero ha diritto ad essere informato su tutte le norme che regolano il volo. Se si acquista un biglietto elettronico con carta di credito e successivo ritiro della carta d’imbarco direttamente all’accesso in aereo, il passeggero ha comunque diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio. Quest’ultima deve contenere tutte le norme che regolano il volo e tutte le medesime informazioni che si trovano su un biglietto tradizionale.
L’overbooking, la vendita da parte delle compagnie aeree di un numero di biglietti superiore al numero effettivo dei posti, dà diritto, in caso di negato imbarco, ad un trattamento equo e un adeguato risarcimento. La Carta dei diritti del passeggero, assieme al regolamento comunitario (numero 259 del 1991) stabilisce che, in caso di overbooking, la compagnia aerea debba offrire al passeggero la possibilità di scelta tra le seguenti opzioni:
La compagnia aerea deve inoltre pagare un risarcimento minimo in contanti.
La compagnia, infine, deve offrire gratuitamente ai passeggeri:
Con questa definizione si intende quel tipo di "pacchetto" nel quale rientrano volo aereo, alloggio e altri servizi. Ecco quali sono i diritti del passeggero, quandoi i contratti sono stipulati nell’ambito dell’Unione Europea:
In caso di smarrimento o danneggiamento dei bagagli, il passeggero ha diritto al risarcimento, che varia a seconda si tratti di trasporti internazionali e nazionali. La contestazione relativa allo smarrimento o al danneggiamento dei bagagli, deve essere scritta e immediata, all’atto della riconsegna dei bagagli. In seguito, il reclamo alla compagnia aerea deve avvenire:
I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione europea hanno diritto al risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal luogo dove esso avviene, nonché agli acconti eventualmente necessari per far fronte alle necessità economiche immediate.
La responsabilità delle compagnie dell'Unione europea, per il danno subito da un passeggero in caso di morte, ferimento o altre lesioni personali è illimitata. In altre parole, le possibili richieste di risarcimento non sono soggette a massimali.
Entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia aerea versa, a titolo di acconto, le somme necessarie per far fronte alle prime necessità economiche. In caso di morte, le somme versate a titolo di acconto non possono essere inferiori a 15.000 Special Drawing Rights (unità monetaria internazionale), ossia circa 20.000 euro per passeggero.
Per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entità limitata, fino a 100.000 Special Drawing Rights (circa 130.000 euro), le compagnie aeree possono essere esonerate (del tutto o in parte) dalla loro responsabilità soltanto se il danno è stato causato (interamente o in parte) dalla negligenza del passeggero ferito o deceduto.
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