Il riscaldamento centralizzato è un tipo di impianto che serve per l'intero palazzo, e che perciò non è possibile regolare autonomamente, come invece accade per l’impianto autonomo.
La legge assegna la responsabilità della sicurezza e della gestione dell'impianto centralizzato all'amministratore del condominio.
Gli impianti di riscaldamento centralizzato sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il calendario di accensione, col fine di contenere i consumi energetici.
La contabilizzazione del calore è un sistema che consente ai complessi condominiali dotati di impianto di riscaldamento centralizzato di ripartire le spese di riscaldamento in funzione dei consumi individuali di ciascun utente. Quest'ultimo, grazie ad un meccanismo di termoregolazione, può stabilire la temperatura desiderata all'interno del proprio appartamento.
Tale sistema permette agli inquilini di mantenere i vantaggi dell'impianto centralizzato, in termini di sicurezza e di rendimento energetico e, allo stesso tempo, di godere dell'autonomia di gestione propria di un impianto individuale.
Prima di procedere all'installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici esistenti è consigliabile:
Il riscaldamento centralizzato è una delle parti comuni condominiali previste dal comma 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile, pertanto la sua eventuale soppressione è lecita solo quando tutti i condomini sono d'accordo. La sua comproprietà comporta l'obbligo per tutti i condomini di contribuire alle relative spese.
Il singolo condomino può unilateralmente rinunciare ad usufruire del servizio di riscaldamento centralizzato e staccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune solo se riesce a dimostrare che, dalla sua rinuncia e dal suo distacco, non derivino né un aggravio di spese, per coloro che continuano a usufruire del riscaldamento centralizzato, né un danno alla funzionalità dell'impianto o uno squilibrio termico dell'intero edificio, tali da pregiudicare la regolare erogazione del servizio.
Il condomino che intende rinunciare a servirsi dell'impianto comune deve fare accertare da un tecnico di propria fiducia l'esistenza di tutti questi presupposti, facendogli redigere una perizia da inviare all'amministratore. Se l'assemblea condominiale valuta che tali presupposti sussistono, il condomino rinunciatario può staccarsi e non deve partecipare alle spese di consumo o di esercizio, ma non può sottrarsi dal contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione dell'impianto, in quanto rimane comproprietario.
Riscaldamento: periodi e orari di accensione
Riscaldamento: contabilizzazione
L'amministratore di condominio
Ripartizione delle spese condominiali
Il riscaldamento autonomo