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La mediazione obbligatoria

A partire dal 21 marzo 2011, in caso di lite civile o commerciale, le parti coinvolte - anziché rivolgersi all'avvocato per intraprendere una causa civile - sono obbligate a tentare la strada dell'accordo amichevole, tramite la mediazione civile.

La mediazione è un'attività di conciliazione svolta da un terzo imparziale - il "mediatore" - finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Ma a differenza del giudice, il mediatore non ha il potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.

La mediazione si svolge presso enti pubblici o privati, a scelta della parte interessata, tra quelli iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della giustizia (v. link a fondo pagina).

La mediazione può essere: facoltativa, quando è scelta dalle parti; demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver prima tentato, senza successo, la mediazione.

Casi in cui la mediazione è obbligatoria

La mediazione è obbligatoria, dal 21 marzo 2011, nei casi di controversie in materia di:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per le cause condominiali e il risarcimento danni da incidenti stradali, l'obbligatorietà scatta invece dal 20 marzo 2012.

Come si svolge la mediazione
  1. Le parti possono scegliere liberamente l’organismo a cui affidare la procedura, nell'ambito del Registro degli organismi di mediazione. L'elenco aggiornato si trova sul sito del Ministero della giustizia (v. link a fondo pagina).
  2. Per avviare la mediazione, è sufficiente inoltrare, all'organismo prescelto, l'apposita domanda, che, in genere, può essere effettuata anche direttamente on line.
  3. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri, mirati alla composizione amichevole della controversia.
  4. Se si raggiunge un accordo, quest'ultimo è "omologato" dal giudice e diventa esecutivo.
  5. Nel caso di mancato accordo, il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite, che le parti restano libere di accettare o meno.
  6. Se le parti non accettano, o se il "convenuto" non si presenta, e perciò la mediazione fallisce, è possibile proseguire con il giudizio ordinario.
I tempi

L'organismo di mediazione fissa il primo incontro entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Il tentativo di mediazione civile, nel suo complesso, ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.

In caso di mancato accordo, i tempi medi della giustizia ordinaria sono: 2 anni e 4 mesi per il primo grado di giudizio, 3 anni per il secondo grado ed altri 3 anni per il giudizio in Cassazione.

I costi

Così come avviene per i tempi, anche i costi della procedura di mediazione civile sono certi e prestabiliti dalla legge. Essi sono proporzionali al valore della lite.

Al momento della domanda, le parti devono versare 40 euro per l'avvio del procedimento. Poi, in caso di ricorso ad organismi pubblici, le spese dovute da ciascuna parte sono indicate nella tabella che segue.

Valore della lite

Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000

€ 65

da €1.001 a € 5.000

€130

da € 5.001 a € 10.000

€ 240

da € 10.001 a € 25.000

€ 360

da € 25.001 a € 50.000

€ 600

da € 50.001 a € 250.000

€ 1.000

da € 250.001 a € 500.000

€ 2.000

da € 500.001 a € 2.500.000

€ 3.800

da € 2.500.001 a € 5.000.000

€ 5.200

oltre € 5.000.000

€ 9.200

Se una delle due parti non si presenta al procedimento senza giustificato motivo, deve versare, come sanzione, una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Gli organismi privati hanno invece un proprio tariffario, approvato dal Ministro della giustizia, ugualmente consultabile a priori dalle parti.

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Registro degli organismi di mediazione
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28