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Il condominio

L'amministratore di condominio

Per la nomina dell'amministratore, indispensabile per gli edifici con più di 4 comproprietari, è sempre necessaria una delibera dell'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La richiesta di convocazione dell'assemblea per la nomina dell'amministratore può pervenire su iniziativa di un qualunque condomino, se proprietario. Se l'assemblea non si mette d'accordo, ogni singolo condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e richiedere che sia questa a nominarlo come è stabilito dall'articolo 1129 del Codice civile.

La durata dell'incarico è di un anno, modificabile attraverso delibera condominiale. L'amministratore può essere revocato dal suo incarico in ogni momento con la maggioranza prevista per la sua nomina.

All'amministratore la normativa riconosce le seguenti attribuzioni:

  • esegue le deliberazioni dell'assemblea di condominio, le registra;
  • fa rispettare il Regolamento di condominio;
  • riscuote i contributi ed eroga le spese necessarie alla ordinaria amministrazione;
  • è responsabile della sua attività e presenta il rendiconto della sua gestione a fine anno.
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