Il diritto d'uso consiste nel diritto di godere di un bene altrui e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (diritto d'uso). Il diritto di abitazione permette di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
Entrambi sono diritti personali, ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e, quindi, in quanto tali, non cedibili. Ad esempio, a differenza dell'usufruttuario di un appartamento, che può concedere in locazione l'immobile goduto, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del appartamento, pena la perdita del suo diritto. Per tutto il resto, si applicano le norme previste per l'usufrutto.
Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito della morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto di abitare la residenza familiare e di usare i mobili che l'arredano per tutta la durata della sua vita, come è dichiarato nell'articolo 540 del Codice civile.
Per tutte le controversie relative a questi tipi di diritti, dal 20 marzo 2011, è obbligatorio avvalersi della mediazione civile, al posto del giudizio ordinario.
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