Il contratto di affitto, o di locazione, è un contratto con cui una parte si impegna a concedere a un’altra il godimento di un bene immobile per un certo tempo, dietro il pagamento di un determinato compenso, il canone d'affitto (o di locazione).
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. Ma se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell’anno, a prescindere dall’importo del canone, non si è obbligati alla registrazione del contratto.
La registrazione va effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, e dopo aver versato l'imposta di registro. Quest'ultima va pagata utilizzando il modulo F23, ma in caso di registrazione telematica può essere pagata contestualmente con la registrazione stessa.
Dal 1° luglio 2010, con la registrazione del contratto d'affitto, vanno comunicati obbligatoriamente i dati catastali completi dell'immobile.
Il contratto di locazione può essere registrato in due modi:
Tra proprietario ed inquilino, possono essere stipulati due diversi tipi di contratto:
Alla prima scadenza del contratto (4 anni per il canone libero, 3 per il calmierato), se le parti non si mettono d'accordo per il rinnovo, il contratto è prorogato di diritto, per altri 4 anni (contratto libero) o 2 anni (calmierato). Scaduto anche questo secondo periodo, ciascuna delle parti può attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni, o comunicare la rinuncia al rinnovo con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza.
In mancanza di comunicazioni, il contratto è rinnovato tacitamente.
Sono nulli tutti i contratti che prevedano una durata inferiore a quelle sopra indicate.
Inoltre è nullo anche ogni patto, al di fuori del contratto stesso, con cui le parti si accordino per il pagamento di un canone d'affitto superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. In tal caso, l'inquilino, entro 6 mesi dal rilascio dell'immobile, può chiedere la restituzione delle somme pagate in più, dimostrando la maggiorazione attraverso le matrici degli assegni e/o le eventuali bollette domestiche intestate a proprio nome; oppure, in loro mancanza, ricorrendo a testimoni.
Con la riforma del "federalismo fiscale", è stato introdotto un nuovo metodo di tassazione dei redditi da locazione, applicabili alle case date in affitto a persone fisiche: la "cedolare secca". Con la cedolare secca, ai redditi da affitto non viene applicata la stessa aliquota Irpef degli altri redditi del contribuente, ma un'aliquota fissa:
La cedolare secca sostituisce tutte le altre tasse: l'Irpef, le addizionali regionali e comunali dell'Irpef, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Ma chi sceglie la cedolare, non potrà applicare gli adeguamenti annuali dell'Istat. A decidere se applicare o meno la cedolare è il proprietario. Per esercitare tale scelta, bisogna avvisare l'inquilino con una lettera raccomandata. Chi non fa nulla, rimane col vecchio regime, di tassazione proporzionale al reddito.
In caso di controversia in materia di affitti, le parti, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, sono obbligate a tentare la strada della conciliazione, per trovare un accordo amichevole, tramite la mediazione civile.
Consigli utili sui contratti d'affitto (pdf)
Glossario degli affitti
Affittare casa con la cedolare secca
Le detrazioni sugli affitti
La mediazione obbligatoria
I contributi per l'alloggio
Sicet
Adiconsum
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