L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento – con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua - che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
È una forma di provvidenza economica istituita con la Legge n. 18 del 1980, modificata dall’ art. 1 della legge n. 508 del 1988.
L'indennità di accompagnamento spetta alle persone in grado di certificare il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.
Non ci sono vincoli di età o di reddito. L’indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
L'indennità di accompagnamento spetta anche:
Al compimento del 65° anno di età, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 480,47 euro mensili (per il 2010), è erogato in 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno.
Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è possibile scegliere il sussidio più conveniente.
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità, è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, allegando la certificazione medica che comprovi la minorazione o menomazione.
Entro tre mesi, viene comunicata alla persona interessata la data della visita medica. In caso di esito negativo della visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro, il quale decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica, utilizzando il modello Icric, relativo alla sussistenza dei requisiti di legge.
Non hanno diritto all'indennità le persone invalide:
L'indennità di accompagnamento viene comunque corrisposta:
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1705 del 1/03/1999 (pdf)
Le pensioni di invalidità civile
L'assistenza medica per l'Alzheimer
Agevolazioni di viaggio per anziani e disabili
Il rilascio di certificati medici
Montascale per anziani e disabili
Ogni anno l'Inps ha l'obbligo di verificare la permanenza dei requisiti per il pagamento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, tramite la richiesta di moduli ai diretti interessati. La novità è che, dal 2011, i moduli Icric (richiesto ai titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza) e Iclav (per i titolari di assegno mensile) vanno presentati per via telematica. Il modo più semplice per effettuare tale spedizione è quello di rivolgersi ad un intermediario abilitato all'assistenza fiscale che, come il Caf Cisl, abbia stipulato una convenzione con l'Inps per questo servizio. Tutto ciò interessa anche gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza e i titolari di pensione sociale o di assegno sociale. Per questi ultimi, è stato predisposto il modello Accas/Ps, anch'esso presentabile più facilmente tramite il Caf.