L’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto in Italia dalla legge numero 990 del 1969. La legge non stabilisce chi debba provvedere all’assicurazione e conseguentemente l’obbligo assicurativo della responsabilità civile deve ritenersi a carico del proprietario, del locatario, dell’usufruttuario del veicolo in solido con il conducente nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno di fatto la disponibilità del mezzo.
Con questa copertura assicurativa, la compagnia si sostituisce al responsabile del sinistro per il risarcimento dei danneggiati nei limiti del massimale previsto dal contratto. Il massimale, che costituisce il limite di esposizione della compagnia, non può essere inferiore, per legge, a 775.000 euro per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose.
Dal 1992 la garanzia opera, limitatamente ai danni corporali, anche nei confronti dei familiari trasportati, del proprietario del veicolo quando si trovi in qualità di passeggero e dei soci a responsabilità limitata o dei loro familiari quando l’assicurato sia una società. La garanzia non opera, nel caso in cui la polizza preveda il tacito rinnovo (e quelle telefoniche e on-line non lo prevedono) e semprechè sia stato pagato il premio delle rate successive, in caso di mancato pagamento del premio, dal sedicesimo giorno dalla data di scadenza del contratto.
Per effetto della liberalizzazione tariffaria, ciascuna compagnia, oltre a stabilire i premi della copertura assicurativa, fissa le proprie condizioni di assicurazione che possono prevedere la possibilità di rivalsa della Compagnia nei confronti del responsabile del sinistro e delle persone con lui solidalmente coinvolte a fronte di alcune circostanze contrattualmente previste (guida senza patente o con patente scaduta, in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti).
Una componente del premio RCA è costituita dal Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale il cui importo viene specificato in polizza e nelle relative successive quietanze. Tale importo è detraibile, in ragione del 19 per cento, dal reddito imponibile annuo (salvo modifiche legislative).
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