Assicurazioni

La polizza auto

La procedura per l'indennizzo diretto

Mizar

La richiesta di indennizzo diretto al proprio assicuratore è possibile quando

  • l'incidente ha soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia

  • uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore ed è targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006

La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.


Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo sono stati  riportati danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sull’uno o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano all’assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

 

L’assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni da quando pervenuta la richiesta  per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui sia stato sottoscritto congiuntamente con il conducente dell’altro veicolo il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.)


Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta è possibile  rivolgersi al proprio assicuratore che è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l'assicuratore è inoltre tenuto ad informare l’assicurato e richiedere  di integrare la richiesta stessa.

Se si dichiara di accettare la somma  offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Come previsto dall’articolo 150 del Codice delle Assicurazioni, il dpr numero 254 del 2006 ha definito la disciplina di attuazione del risarcimento diretto fissando i criteri per la determinazione del grado di responsabilità dei conducenti coinvolti.

 

Qualora il sinistro non rientri in nessuna delle ipotesi previste, la valutazione della responsabilità viene effettuata in riferimento alle regole generali sulla circolazione dei veicoli. E’ importante ricordare che qualora non venisse raggiunto un accordo con il proprio assicuratore è possibile agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.

 

Nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità ("lesioni gravi"), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all'Ufficio Centrale Italiano.

 

Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all'importo del massimale minimo di legge (euro 774.685,35) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

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