Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge numero 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
Nei sinistri di cui all'articolo 283 lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro ( € 774.685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993).
L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Articolo 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria.
La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provvedimento numero 2496 del 28 dicembre 2006).
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