La pensione di guerra è un trattamento economico che lo Stato eroga, come atto di risarcimento:
- alle persone (militari e civili) che hanno subito menomazioni all'integrità psico-fisica per causa di guerra (trattamento diretto);
- ai familiari (vedova, orfani, genitori) di persone decedute per causa di guerra (trattamento indiretto);
- ai familiari di persone decedute per causa di guerra che, quand'erano in vita, ricevevano una pensione di guerra (trattamento di reversibilità).
Tra le cause di guerra, è compreso anche lo scoppio di un ordigno di provenienza bellica.
L'importo del trattamento varia a seconda del grado della menomazione, sulla base di tabelle allegate al Dpr n. 915 del 1978 e successive modifiche.
Il trattamento diretto può essere: una pensione a vita, se la menomazione non è suscettibile col tempo di miglioramento; un assegno temporaneo, se la menomazione è suscettibile di miglioramento; un'indennità una tantum, se l’infermità è di grado lieve.
Come fare
Per ottenere un trattamento pensionistico di guerra, è necessario presentare una domanda alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente.
Le domande possono essere presentate:
- direttamente dal richiedente, che deve firmare la domanda alla presenza di un dipendente addetto;
- per posta o via fax; in tal caso, non è necessario autenticare la firma, ma occorre inviare, assieme alla domanda, la fotocopia di un documento d'identità del richiedente.