Interesse dell'azienda e diritti delle famiglie di disabili vanno tutelati di pari passo. Pertanto, il datore di lavoro può richiedere di essere avvisato con adeguato anticipo – e possibilmente in base ad una scaletta programmata – dal lavoratore che intende avvalersi dei permessi riservati ai genitori (o familiari) di disabili. Lo ha chiarito la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 31 del 6 luglio 2010, in risposta a quesiti sulle modalità concrete di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, previsti dalla Legge n. 104/1992. L'organismo, nella sua nota, richiama i "principi di carattere generale, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile". Per cui, "si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile". La conditio-sine-qua-non è però che il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza. E tale programmazione non deve compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza. Inoltre, è necessario seguire, secondo l'ufficio che ha stilato l'interpello, criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. Gli stessi principi devono essere applicati quando il lavoratore intende modificare la data di un permesso precedentemente programmato: "le improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del disabile non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali".
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