Il nome di coloro che non provvedono al pagamento delle multe per le violazioni al codice stradale entro 60 giorni dalla contestazione, viene immesso in un elenco, detto ruolo esattoriale. Ciò comporta l'emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale, entro cinque anni dalla notifica del verbale.
Seguento tale procedura, vengono addebitate delle maggiorazioni: il 10 per cento dell’importo originario per ogni semestre di ritardo, più le spese di procedimento.
Il pagamento della contravvenzione non può essere effettuato direttamente agli agenti verbalizzanti, poiché occorre provvedere tramite le modalità di pagamento indicate sul verbale: bollettino di conto corrente, versamento bancario, pagamento telematico, o recandosi presso gli sportelli dell'ente emittente.
Entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale, è possibile fare ricorso al Giudice di Pace, ma solo per i vizi concernenti la cartella stessa e la sua notifica, nonché la notifica del verbale.
Il mancato pagamento della cartella esattoriale comporta la riscossione forzata ed il successivo pignoramento.
Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie cade in prescrizione dopo due anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Precedentemente tale intervallo era di 5 anni, ridotto a 2 dal 1 gennaio 2008.