L'indennità di accompagnamento, o
assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps, al quale hanno diritto gli
invalidi civili al 100 per cento – con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua - che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
È una forma di provvidenza economica istituita con la
Legge n. 18 del 1980, modificata dall’ art. 1 della legge n. 508 del 1988.
I requisiti per averla
L'indennità di accompagnamento spetta alle persone in grado di certificare il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.
Non ci sono vincoli di
età o di
reddito. L’indennità è anche
compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, purché
residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
L'indennità di accompagnamento spetta anche:
- ai
ciechi civili assoluti, per i quali l'importo è maggiorato a 783,60 euro mensili;
- alle persone che sono sottoposte a
chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (in base alla Sentenza della Cassazione n. 1705 del 1999, vedi link di seguito);
- ai
bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di
assistenza continua;
- alle persone affette dal
morbo di Alzheimer e dalla
sindrome di Down;
- alle persone affette da
epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".
Al
compimento del 65° anno di età, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
Quanto spetta
L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a
480,47 euro mensili (per il 2010), è erogato in 12mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno.
Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono
indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è possibile scegliere il sussidio più conveniente.
La domanda
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità, è necessario presentare una domanda alla
Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, allegando la
certificazione medica che comprovi la minorazione o menomazione.
Entro tre mesi, viene comunicata alla persona interessata la data della
visita medica. In caso di esito negativo della visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro, il quale decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso.
Entro il
31 marzo di ogni anno, i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una
dichiarazione periodica, utilizzando il
modello Icric, relativo alla sussistenza dei requisiti di legge.
In caso di ricovero
Non hanno diritto all'indennità le persone invalide:
-
ricoverate gratuitamente in Istituti pubblici o in Case di riposo, che provvedono al suo sostentamento, anche in caso contribuiscano economicamente per ottenere un migliore trattamento;
- ricoverate in
reparti di lungo-degenza o riabilitativi.
L'indennità di accompagnamento viene
comunque corrisposta:
- durante i periodi di ricovero per
terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia;
- durante i periodi di
allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese;
- per i periodi di
documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese.
Approfondimenti
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1705 del 1/03/1999 (pdf)